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I. |
La Provincia mette a disposizione dell'Associazione
BSF,
a titolo di comodato, cioè gratuitamente, lo stabile
della nuova biblioteca e il primo piano dell'ala
meridionale del convento di Lugano nonché i volumi e
l'arredo ivi contenuti. |
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II. |
L'Associazione BSF si impegna a: |
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1) |
aprire al pubblico la
biblioteca affidatale almeno per tre
pomeriggi settimanali (minimo di 3 ore per
pomeriggio); |
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2) |
arricchire la biblioteca,
segnatamente nel settore delle scienze
religiose; |
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3) |
favorire presso la biblioteca
le ricerche di studiosi; |
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4) |
ospitare, tramite convenzioni
particolari e col consenso del Definitorio
proviciale,
enti con finalità culturali e sociali che volessero
svolgere loro attività presso la biblioteca;
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5) |
promuovere manifestazioni
culturali. |
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III. |
La Provincia si impegna a versare all'Associazione
BSF un sussidio annuo (franchi 45'000 al
minimo come contributo per lo stipendio del
bibliotecario e franchi 15'000 al minimo per
l'aggiornamento dei fondi librari e per le
riviste), la cui entità precisa viene
comunicata entro il 31 marzo di ogni anno
per i due anni successivi.
Sono a carico della Provincia le spese di
assicurazione dello stabile e dei libri e le tasse
fiscali.
Sono a carico dell'Associazione le prestazioni
sociali per il personale. |
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IV. |
L'Associazione BSF assicura la manutenzione ordinaria
degli edifici, degli impianti e dei materiali
(libri, stabili, ecc.) ad essa affidati e sostiene
le spese di gestione (riscaldamento, energia
elettrica, abbonamenti). |
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I libri acquisiti,
vigente la Convenzione, |
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1) |
diventano proprietà della
Regione quale parte integrante della
biblioteca, se acquisiti direttamente
dall'Associazione BSF; |
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2) |
rimangono proprietà degli
enti ospiti, se acquisiti dagli stessi quale
aggiornamento dei loro fondi particolari
nella biblioteca. |
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Ciò che vale per i libri è da
riferirsi a qualsiasi altro materiale
(microfilm, dischi, macchine di
riproduzione, quadri, eventuali mobili,
ecc.). |
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V. |
L'Associazione BSF nomina i dipendenti della biblioteca,
ne precisa i compiti e sovrintende alla loro
attività. |
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La nomina del bibliotecario,
con la definizione dei compiti, sarà
sottoposta all'approvazione del Definitorio
provinciale.
Nell'incontro annuale di cui all'art. VII della
presente Convenzione viene fatto un bilancio del
lavoro del bibliotecario. |
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VI. |
Per l'alienazione di libri e
altri documenti appartenenti alla
biblioteca, l'Associazione BSF dovrà
avere il beneplacito del Definitorio provinciale. |
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VII. |
La Provincia è membro di diritto dell'Associazione
BSF e
nomina due membri del Comitato. I rapporti tra la
Provincia e l'Associazione BSF saranno curati
da un Gruppo di consulenza, designato dal
ministro provinciale, e dal Comitato dell'Associazione
BSF. Il
Gruppo di consulenza e il Comitato si incontreranno
di norma una volta l'anno prima dell'Assemblea
annuale. |
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VIII. |
La presente Convenzione ha
durata indeterminata. Ognuna delle parti può
disdirla o chiedere la modifica di singoli
punti con preavviso di diciotto mesi
per la fine dell’anno civile. |
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IX. |
La presente Convenzione è
stipulata con l'Associazione BSF retta dallo Statuto approvato a Lugano il 20 dicembre 2010. In caso di modifica dello
Statuto la Provincia si riserva di ridiscutere la
presente Convenzione. |