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Associazione Biblioteca Salita dei Frati
Convenzione tra
la Provincia svizzera dei Cappuccini
e l'Associazione Biblioteca Salita dei Frati

 

 

Tra la Provincia svizzera dei Cappuccini (in seguito Provincia) che rappresenta anche l'Associazione Cappuccini della Svizzera italiana, e l'Associazione "Biblioteca Salita dei Frati" in Lugano (in seguito Associazione BSF), viene stipulata la presente Convenzione.

 

I.

La Provincia mette a disposizione dell'Associazione BSF, a titolo di comodato, cioè gratuitamente, lo stabile della nuova biblioteca e il primo piano dell'ala meridionale del convento di Lugano nonché i volumi e l'arredo ivi contenuti.
 
II. L'Associazione BSF si impegna a:
  1) aprire al pubblico la biblioteca affidatale almeno per tre pomeriggi settimanali (minimo di 3 ore per pomeriggio);
  2) arricchire la biblioteca, segnatamente nel settore delle scienze religiose;
  3) favorire presso la biblioteca le ricerche di studiosi;
  4) ospitare, tramite convenzioni particolari e col consenso del Definitorio proviciale, enti con finalità culturali e sociali che volessero svolgere loro attività presso la biblioteca;
  5) promuovere manifestazioni culturali.
 
III. La Provincia si impegna a versare all'Associazione BSF un sussidio annuo (franchi 45'000 al minimo come contributo per lo stipendio del bibliotecario e franchi 15'000 al minimo per l'aggiornamento dei fondi librari e per le riviste), la cui entità precisa viene comunicata entro il 31 marzo di ogni anno per i due anni successivi.
Sono a carico della Provincia le spese di assicurazione dello stabile e dei libri e le tasse fiscali.
Sono a carico dell'Associazione le prestazioni sociali per il personale.
 
IV. L'Associazione BSF assicura la manutenzione ordinaria degli edifici, degli impianti e dei materiali (libri, stabili, ecc.) ad essa affidati e sostiene le spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, abbonamenti).
   I libri acquisiti, vigente la Convenzione,
  1) diventano proprietà della Regione quale parte integrante della biblioteca, se acquisiti direttamente dall'Associazione BSF;
  2) rimangono proprietà degli enti ospiti, se acquisiti dagli stessi quale aggiornamento dei loro fondi particolari nella biblioteca.
  Ciò che vale per i libri è da riferirsi a qualsiasi altro materiale (microfilm, dischi, macchine di riproduzione, quadri, eventuali mobili, ecc.).
 
V. L'Associazione BSF nomina i dipendenti della biblioteca, ne precisa i compiti e sovrintende alla loro attività.
  La nomina del bibliotecario, con la definizione dei compiti, sarà sottoposta all'approvazione del Definitorio provinciale. Nell'incontro annuale di cui all'art. VII della presente Convenzione viene fatto un bilancio del lavoro del bibliotecario.
 
VI. Per l'alienazione di libri e altri documenti appartenenti alla biblioteca, l'Associazione BSF dovrà avere il beneplacito del Definitorio provinciale.
 
VII. La Provincia è membro di diritto dell'Associazione BSF e nomina due membri del Comitato. I rapporti tra la Provincia e l'Associazione BSF saranno curati da un Gruppo di consulenza, designato dal ministro provinciale, e dal Comitato dell'Associazione BSF. Il Gruppo di consulenza e il Comitato si incontreranno di norma una volta l'anno prima dell'Assemblea annuale.
 
VIII. La presente Convenzione ha durata indeterminata. Ognuna delle parti può disdirla o chiedere la modifica di singoli punti con preavviso di diciotto mesi per la fine dell’anno civile.
 
IX. La presente Convenzione è stipulata con l'Associazione BSF retta dallo Statuto approvato a Lugano il 20 dicembre 2010. In caso di modifica dello Statuto la Provincia si riserva di ridiscutere la presente Convenzione.

 

Per la Provincia svizzera Per l'Associazione
dei Cappuccini "Biblioteca Salita dei Frati"
   
p. Ephrem Bucher, Fernando Lepori,
ministro provinciale presidente

 

 

Lugano, 20 dicembre 2010

 

 

Associazione Biblioteca Salita dei Frati Lugano - 2010