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Associazione Biblioteca Salita dei Frati
Statuto

 

 

Art. 1

Col nome "Biblioteca Salita dei Frati" è costituita a Lugano, Salita dei Frati 4, un'associazione secondo l'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nelle scienze religiose e nelle scienze umane.

Scopo

Art. 2

Compiti dell'Associazione sono:

a)  mettere a disposizione del pubblico la biblioteca che la Provincia svizzera dei Cappuccini (nel seguito: Provincia) ha concesso all'Associazione con particolare convenzione;

b)  conservare ed arricchire il patrimonio librario della biblioteca;

c)  promuovere la valorizzazione della biblioteca favorendo la ricerca sui suoi fondi;

d)  promuovere ed organizzare attività culturali (conferenze, convegni, seminari, esposizioni), anche in rapporto al patrimonio librario della biblioteca.

Compiti

Art. 3

I rapporti tra l'Associazione e la Provincia, proprietaria della biblioteca, sono regolati da una convenzione approvata, per l'Associazione, dall'assemblea.

Rapporti con la Provincia

Art. 4

1 I membri dell'Associazione sono:

a)  le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi statutari e che versano una quota sociale annua minima stabilita dall'assemblea o che offrono particolari prestazioni a giudizio del comitato;

b)  gli enti ospiti, secondo convenzioni particolari;

c)  la Provincia ed i singoli suoi membri che ne fanno richiesta.

2 Tutti i membri hanno lo stesso diritto di voto all'assemblea.

Membri

Art. 5

Gli organi dell'Associazione sono:

a)  l'assemblea,

b)  il comitato,

c)  la commissione per gli acquisti librari,

d)  i revisori.

Organi

Art. 6

1 L'assemblea è formata di tutti i membri dell'Associazione.

2 Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per:

a)  l' approvazione della relazione annuale e del programma di attività presentati dal comitato;

b)  l'approvazione del consuntivo e del preventivo presentati dal comitato, sentito il rapporto dei revisori;

c)  la nomina del comitato, alla scadenza del biennio in cui il comitato resta in carica;

d)  la nomina dei revisori.

3 L'assemblea può essere convocata straordinariamente per iniziativa del comitato o su domanda scritta al comitato di un quinto dei membri.

4 La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione personale ai membri da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata. Per l'assemblea ordinaria la convocazione deve essere corredata della relazione annuale e del programma di attività, nonché del consuntivo e del preventivo.

5 L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei membri  presenti.

6 L'assemblea ha tutte le competenze che dal presente statuto non sono affidate ad altri organi.

Assemblea

Art. 7

1 Il Comitato è composto di un numero di membri variabile da nove a undici. Sono membri di diritto del Comitato due delegati della Provincia e il bibliotecario.

2 Il Comitato designa nel suo seno il presidente e il segretario e resta in carica due anni. Ogni membro è sempre rieleggibile.

3 Il Comitato ha i seguenti compiti:

a)  sovraintende alla gestione della biblioteca, in particolare definendo i criteri di accrescimento del patrimonio librario;

b)  promuove le attività culturali di cui all'art. 2 punti c e d, avvalendosi di appositi gruppi di lavoro;

c)  nomina la commissione per gli acquisti librari;

d)  nomina il bibliotecario e gli altri dipendenti;

e)  convoca l'assemblea;

f)  presenta all'assemblea ordinaria la relazione annuale e il programma di attività nonché il consuntivo e il preventivo, secondo l'art. 6 cpv. 2.

4 Il bibliotecario non ha diritto di voto nel caso di conflitto d'interessi.

Comitato

Art. 8

1 La commissione per gli acquisti librari ha il compito di decidere gli acquisti librari, secondo i criteri definiti dal comitato e nei limiti della disponibilità finanziaria indicata dal comitato, nonché gli scambi, le alienazioni e l'accettazione dei doni. Essa presenta al comitato un rendiconto annuale sulla sua attività.

2 È membro di diritto della commissione un delegato della Provincia.

Commissione per gli acquisti librari

Art. 9

I revisori sono due, restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

Revisori

Art. 10

La conduzione della biblioteca è affidata al bibliotecario. Egli è membro di diritto della commissione degli acquisti librari, di cui è presidente.

Conduzione della biblioteca

Art. 11

1 I mezzi finanziari dell'Associazione sono:

a)  le quote sociali dei membri;

b)  il contributo annuo della Provincia;

c)  i sussidi di enti pubblici e privati;

d)  i versamenti degli enti ospiti secondo le particolari convenzioni;

e)  il ricavo dell'affitto della sala per conferenze o riunioni, della vendita di pubblicazioni, dell'attività culturale.

2 Per gli impegni finanziari l'Associazione risponde unicamente col suo patrimonio.

Mezzi finanziari

Art. 12

L'Associazione stipula con ogni ente ospite (art. 4 punto b) una convenzione che, in particolare, precisa l'impegno di:

a)  promuovere presso la biblioteca manifestazioni culturali aperte al pubblico;

b)  contribuire alle spese per la messa a disposizione dei locali per manifestazioni.

Enti ospiti

Art. 13

Il mancato pagamento della quota sociale equivale alle dimissioni dall'Associazione.

Mancato pagamento della quota sociale

Art. 14

L'Associazione si impegna verso i terzi tramite la firma a due del presidente o del segretario con un membro del comitato.

Impegno verso i terzi

Art. 15

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i suoi beni sono devoluti alla Provincia, eccetto i fondi librari ed il materiale di proprietà dei singoli enti ospiti.

Scioglimento della Associazione

Art. 16

Per quanto non è prescritto nel presente statuto valgono le disposizioni degli articoli 60 e ss. del Codice civile svizzero.

 

 

  Approvato dall'Assemblea dell'8 maggio 2012.

 

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Associazione Biblioteca Salita dei Frati Lugano - 2012