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Art. 1 |
Col nome "Biblioteca Salita dei Frati" è
costituita a Lugano, Salita dei Frati 4,
un'associazione secondo l'art. 60 e seguenti
del Codice civile svizzero, con lo scopo di
promuovere lo studio e la ricerca nelle
scienze religiose e nelle scienze umane. |
Scopo |
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Art. 2 |
Compiti dell'Associazione sono:
a) mettere a disposizione del pubblico la
biblioteca che la Provincia svizzera dei
Cappuccini (nel seguito: Provincia) ha
concesso all'Associazione con particolare
convenzione;
b) conservare ed arricchire il patrimonio
librario della biblioteca;
c) promuovere la valorizzazione della
biblioteca favorendo la ricerca sui suoi
fondi;
d) promuovere ed organizzare attività
culturali (conferenze, convegni, seminari,
esposizioni), anche in rapporto al
patrimonio librario della biblioteca. |
Compiti |
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Art. 3 |
I rapporti tra l'Associazione e la Provincia,
proprietaria della biblioteca, sono regolati
da una convenzione approvata, per
l'Associazione, dall'assemblea. |
Rapporti con la Provincia |
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Art. 4 |
1
I membri dell'Associazione sono:
a) le persone fisiche o giuridiche che ne
condividono gli scopi statutari e che
versano una quota sociale annua minima
stabilita dall'assemblea o che offrono
particolari prestazioni a giudizio del
comitato;
b) gli enti ospiti, secondo convenzioni
particolari;
c) la Provincia ed i singoli suoi membri
che ne fanno richiesta.
2
Tutti i membri hanno lo stesso diritto di
voto all'assemblea. |
Membri |
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Art. 5 |
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea,
b) il comitato,
c) la commissione per gli acquisti librari,
d) i revisori. |
Organi |
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Art. 6 |
1
L'assemblea è formata di tutti i membri
dell'Associazione.
2
Si riunisce in seduta ordinaria una volta
all'anno entro il mese di aprile per:
a) l' approvazione della relazione annuale
e del programma di attività presentati dal
comitato;
b) l'approvazione del consuntivo e del
preventivo presentati dal comitato, sentito
il rapporto dei revisori;
c) la nomina del comitato, alla scadenza
del biennio in cui il comitato resta in
carica;
d) la nomina dei revisori.
3
L'assemblea può essere convocata
straordinariamente per iniziativa del
comitato o su domanda scritta al comitato di
un quinto dei membri.
4
La convocazione dell'assemblea avviene
mediante comunicazione personale ai membri
da inviare almeno dieci giorni prima della
data fissata. Per l'assemblea ordinaria la
convocazione deve essere corredata della
relazione annuale e del programma di
attività, nonché del consuntivo e del
preventivo.
5
L'assemblea è valida qualunque sia il numero
dei membri presenti.
6
L'assemblea ha tutte le competenze che dal
presente statuto non sono affidate ad altri
organi. |
Assemblea |
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Art. 7 |
1
Il Comitato è composto di un numero di
membri variabile da nove a undici. Sono
membri di diritto del Comitato due delegati
della Provincia e il bibliotecario.
2
Il Comitato designa nel suo seno il
presidente e il segretario e resta in carica
due anni. Ogni membro è sempre rieleggibile.
3
Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) sovraintende alla gestione della
biblioteca, in particolare definendo i
criteri di accrescimento del patrimonio
librario;
b) promuove le attività culturali di cui
all'art. 2 punti c e d, avvalendosi di
appositi gruppi di lavoro;
c) nomina la commissione per gli acquisti
librari;
d) nomina il bibliotecario e gli altri
dipendenti;
e) convoca l'assemblea;
f) presenta all'assemblea ordinaria la
relazione annuale e il programma di attività
nonché il consuntivo e il preventivo,
secondo l'art. 6 cpv. 2.
4
Il bibliotecario non ha diritto di voto nel
caso di conflitto d'interessi. |
Comitato |
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Art. 8 |
1
La commissione per gli acquisti librari ha
il compito di decidere gli acquisti librari,
secondo i criteri definiti dal comitato e
nei limiti della disponibilità finanziaria
indicata dal comitato, nonché gli scambi, le
alienazioni e l'accettazione dei doni. Essa
presenta al comitato un rendiconto annuale
sulla sua attività.
2
È membro di diritto della commissione un
delegato della Provincia. |
Commissione per gli acquisti librari |
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Art. 9 |
I
revisori sono due, restano in carica un anno
e sono sempre rieleggibili. |
Revisori |
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Art. 10 |
La conduzione della biblioteca è affidata al
bibliotecario. Egli è membro di diritto
della commissione degli acquisti librari, di
cui è presidente. |
Conduzione della biblioteca |
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Art. 11 |
1
I mezzi finanziari dell'Associazione sono:
a) le quote sociali dei membri;
b) il contributo annuo della
Provincia;
c) i sussidi di enti pubblici e privati;
d) i versamenti degli enti ospiti secondo
le particolari convenzioni;
e) il ricavo dell'affitto della sala per
conferenze o riunioni, della vendita di
pubblicazioni, dell'attività culturale.
2
Per gli impegni finanziari l'Associazione
risponde unicamente col suo patrimonio. |
Mezzi finanziari |
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Art. 12 |
L'Associazione stipula con ogni ente ospite
(art. 4 punto b) una convenzione che, in
particolare, precisa l'impegno di:
a) promuovere presso la biblioteca
manifestazioni culturali aperte al pubblico;
b) contribuire alle spese per la messa a
disposizione dei locali per manifestazioni. |
Enti ospiti |
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Art. 13 |
Il mancato pagamento della quota sociale
equivale alle dimissioni dall'Associazione. |
Mancato pagamento della quota sociale |
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Art. 14 |
L'Associazione si impegna verso i terzi
tramite la firma a due del presidente o del
segretario con un membro del comitato. |
Impegno verso i terzi |
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Art. 15 |
In caso di scioglimento dell'Associazione,
tutti i suoi beni sono devoluti alla
Provincia, eccetto i fondi librari ed il
materiale di proprietà dei singoli enti
ospiti. |
Scioglimento della Associazione |
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Art. 16 |
Per quanto non è prescritto nel presente
statuto valgono le disposizioni degli
articoli 60 e ss. del Codice civile
svizzero. |
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