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Biblioteca Salita dei Frati
Regolamento

 

1.

Generalità

1.1

La Biblioteca Salita dei Frati di Lugano è di proprietà della Regione dei Cappuccini della Svizzera italiana ed è gestita, in base ad una convenzione, dall'Associazione "Biblioteca Salita dei Frati". Essa fa parte del Sistema bibliotecario ticinese ai sensi dell'art. 17 della Legge delle biblioteche  dell'11 marzo 1991 e mette a disposizione degli utenti i fondi librari, i cataloghi e le attrezzature di cui è dotata.

1.2

L'utente può accedere liberamente a tutti i libri e periodici collocati in sala di lettura. Egli è tenuto a trattare con cura il materiale messo a sua disposizione.

1.3

L'accesso al deposito dei libri è riservato esclusivamente alle persone autorizzate.

1.4

In biblioteca è prescritto il silenzio ed è vietato fumare.

2.

Sala di lettura

2.1

La sala di lettura è a libero accesso.

2.2

L'addetto alla sala di lettura (bibliotecario o altra persona incaricata) è responsabile della sorveglianza e fornisce informazioni sui cataloghi e sulle opere di consultazione.

2.3

Borse o altri effetti personali devono essere depositati all'entrata, negli spazi appositi.
L'utente può richiedere, per gli effetti personali, un armadietto con relativa chiave. La chiave deve restare in biblioteca.

2.4

Le opere consultate in sala di lettura devono essere lasciate sul tavolo dal lettore.

2.5

Le opere provenienti dal deposito e consultate in sala di lettura devono essere richieste tramite scheda e riconsegnate al bibliotecario.

2.6

L'utente può far uso della fotocopiatrice, a pagamento. E' vietato fotocopiare libri antichi che possono tuttavia, previa richiesta scritta, essere microfilmati.

2.7

Per la consultazione  di materiale raro (manoscritti, incunaboli, cinquecentine, Ticinensia) il lettore dovrà documentare la sua identità e motivare la richiesta.

3.

Prestito a domicilio

3.1

La biblioteca presta a domicilio libri e periodici a chi è in possesso della carta di utente del Sistema bibliotecario ticinese, che viene rilasciata sulla base di un documento di identità valido e comporta il pagamento di fr. 10.-.

3.2

L'utente è tenuto ad annunciare tempestivamente ogni eventuale cambiamento d'indirizzo.

3.3

Ogni utente può avere in prestito al massimo, di regola, 5 opere contemporaneamente.

3.4

La durata del prestito è di 28 giorni. Trascorso tale termine, l'opera deve essere restituita. Se l'opera non è richiesta da altri utenti, il prestito è rinnovabile prima della scadenza per altri 28 giorni e al massimo due volte. Tuttavia l'opera può essere immediatamente richiamata in caso di richiesta da parte di altri utenti.

3.5

Se la restituzione non avviene entro il termine stabilito, verrà riscossa una tassa amministrativa di fr. 0.10 per ogni giorno di ritardo e per ogni libro.

3.6

La biblioteca si riserva il diritto di richiamare tutte le opere prestate per la revisione annuale o per altre necessità.

3.7

Sono di regola esclusi dal prestito a domicilio:
- i numeri dell'annata in corso dei periodici vivi;
- le opere di consultazione;
- i libri anteriori al 1900;
- opere particolarmente rare o preziose.

3.8

Per ottenere un'opera in prestito, il lettore deve compilare e consegnare al bibliotecario una scheda su cui figurano: autore, titolo e segnatura dell'opera; nome,  indirizzo e firma del lettore; data del prestito.

3.9

In caso di danneggiamento o di mancata restituzione di un'opera appartenente alla biblioteca, il lettore deve pagare, oltre al valore dell'opera danneggiata o persa, una tassa amministrativa di fr. 30.-.

3.10

L'utente non può prestare l'opera a terzi.

4.

Prestito interbibliotecario

4.1

Per la richiesta di opere ad altre biblioteche, l'utente deve compilare l'apposito formulario completo di tutti i dati bibliografici.

4.2

Il prestito di libri appartenenti a biblioteche del Sistema bibliotecario ticinese è gratuito. Quello di libri appartenenti ad altre reti è soggetto alle tasse stabilite dalla reti stesse.

4.3

In caso di danneggiamento o di mancata restituzione di un'opera proveniente da un'altra biblioteca, oltre alla cifra corrispondente al valore dell'opera, l'utente deve pagare la tassa amministrativa richiesta dalla biblioteca che ha prestato l'opera.

5.

Visite alla biblioteca

5.1

Le visite di gruppi sono permesse solo su preventiva richiesta e al di fuori degli orari di apertura della biblioteca al pubblico.

5.2

I visitatori non sono ammessi nei depositi e negli uffici della biblioteca.

  Il presente regolamento sostituisce quello del 2 settembre 2003 ed entra in vigore il 26 gennaio 2005.

 Lugano, 24 gennaio 2005

 

 

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Associazione Biblioteca Salita dei Frati Lugano - 2010