cerca nel catalogo del

sistema bibliotecario ticinese

Documenti statuto

Art. 1 - Scopo

Col nome "Associazione Biblioteca Salita dei Frati" è costituita a Lugano, Salita dei Frati 4A, un'associazione secondo l'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con lo scopo di promuovere la ricerca nelle scienze religiose e nelle scienze umane, e lo studio e la valorizzazione del libro antico.

Art. 2 - Compiti

Compiti dell'Associazione sono:
a) mettere a disposizione del pubblico la biblioteca che la Fondazione Convento Salita dei Frati di Lugano (in seguito Fondazione) ha concesso all'Associazione con particolare convenzione;
b) conservare ed arricchire il patrimonio librario della biblioteca;
c) promuovere la valorizzazione della biblioteca favorendo la ricerca sui suoi fondi;
d) promuovere ed organizzare attività culturali (conferenze, convegni, seminari, esposizioni), anche in rapporto al patrimonio librario della biblioteca;
e) promuovere, tramite il Centro di competenza per il libro antico, la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei fondi librari antichi, in particolare di quelli presenti nella Svizzera italiana.

Art. 3 - Rapporti con la Fondazione

I rapporti tra l'Associazione e la Fondazione, proprietaria della biblioteca, sono regolati da una convenzione approvata, per l'Associazione, dall'assemblea.

Art. 4 - Membri

1 Sono membri dell'Associazione:
a) le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi statutari e che versano una quota sociale annua minima stabilita dall'assemblea o che offrono particolari prestazioni a giudizio del comitato;
b) gli enti ospiti, secondo convenzioni particolari;
c) la Fondazione.
2 Tutti i membri hanno lo stesso diritto di voto all'assemblea.

Art. 5 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea,
b) il Comitato,
c) i revisori.

Art. 6 - Assemblea

1 L'assemblea è formata da tutti i membri dell'Associazione.
2 Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il mese di maggio per:
a) l'approvazione della relazione annuale e del programma di attività presentati dal comitato;
b) l'approvazione del consuntivo presentato dal comitato, sentito il rapporto dei revisori;
c) la nomina del comitato, alla scadenza del quadriennio in cui il comitato resta in carica;
d) la nomina dei revisori.
3 L'assemblea può essere convocata straordinariamente per iniziativa del comitato o su domanda scritta al comitato di un quinto dei membri.
4 La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione personale ai membri da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata. Per l'assemblea ordinaria la convocazione deve essere corredata della relazione annuale e del programma di attività, nonché del consuntivo.
5 L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.
6 L'assemblea ha tutte le competenze che dal presente statuto non sono affidate ad altri organi.

Art. 7 - Comitato, Commissioni e Gruppi di lavoro

1 Il Comitato è composto di un numero massimo di 7 membri. È membro di diritto del Comitato un delegato della Fondazione Convento Salita dei Frati.
2 Il Comitato designa nel suo seno il presidente e il segretario e resta in carica quattro anni. Ogni membro è sempre rieleggibile.
3 Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) sovraintende alla gestione della biblioteca, in particolare definendo i criteri di accrescimento del patrimonio librario;
b) promuove le attività culturali di cui all'art. 2 punti c e d;
c) nomina il bibliotecario responsabile di sede e gli altri dipendenti;
d) coordina l’attività culturale e la conduzione della biblioteca;
e) convoca l'assemblea;
f) presenta all'assemblea ordinaria la relazione annuale e il programma di attività nonché il consuntivo, secondo l'art. 6 cpv. 2.

4 Il Comitato crea le Commissioni necessarie al buon funzionamento dell’attività dell’Associazione e sorveglia e guida la conduzione delle stesse.

Le Commissioni permanenti sono la Commissione Scientifico-culturale, quella Amministrativa, quella Finanziaria e quella della Comunicazione. La Presidenza di ogni Commissione viene affidata ai membri di Comitato. Ogni membro di Comitato può presiedere al massimo una Commissione permanente.
Se necessario, il Comitato può prevedere ulteriori Commissioni.

Le Commissioni, con l’approvazione del Comitato, possono creare dei Gruppi di lavoro, qualora necessari al loro buon funzionamento. Sono comunque previsti i seguenti Gruppi di lavoro permanenti nella Commissione scientifico-culturale: Redazione di «Fogli», Gruppo di lavoro conferenze, convegni e seminari, Gruppo di lavoro esposizioni.

5 Il Comitato ha la facoltà di emanare appositi regolamenti o disposizioni che disciplinino l’autonomia e il funzionamento di determinati servizi.
Alle riunioni di Comitato possono presenziare, su richiesta dello stesso, il Bibliotecario responsabile di sede ed eventuali membri delle Commissioni o dei Gruppi di lavoro.

Art. 8 - Revisori

I revisori sono due, restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

Art. 9 - Conduzione della biblioteca

La conduzione della biblioteca, in tutti i suoi settori, è affidata al bibliotecario responsabile di sede, che
a) cura la gestione corrente ed ha il compito di elaborare le strategie di sviluppo;
b) è responsabile operativo del Centro di Competenza del libro Antico, che dispone di un proprio comitato scientifico;
c) conduce le riunioni del Gruppo di lavoro acquisti librari, che sottostà alla sua diretta responsabilità;
d) informa regolarmente il Comitato partecipando alle sue riunioni, e sottopone un rapporto annuale dell’attività svolta.

Art. 10 - Mezzi finanziari

1 I mezzi finanziari dell'Associazione sono:
a) le quote sociali dei membri;
b) i sussidi di enti pubblici e privati;
c) i versamenti degli enti ospiti secondo le particolari convenzioni;
d) il ricavo dell'affitto della sala per conferenze o riunioni, della vendita di pubblicazioni, dell'attività culturale.
2 Per gli impegni finanziari l'Associazione risponde unicamente col suo patrimonio.

Art. 11 - Enti ospiti

L'Associazione stipula con ogni ente ospite (art. 4 punto b) una convenzione che, in particolare, precisa l'impegno di:
a) promuovere presso la biblioteca manifestazioni culturali aperte al pubblico;
b) contribuire alle spese per la messa a disposizione dei locali per manifestazioni.

Art. 12 - Mancato pagamento della quota sociale

Il mancato pagamento della quota sociale equivale alle dimissioni dall'Associazione.

Art. 13 - Impegno verso i terzi

L'Associazione si impegna verso i terzi tramite la firma a due del presidente o del segretario del Comitato con un membro del comitato o con il contabile dell'Associazione.

Art. 14 - Scioglimento della Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i suoi beni sono devoluti alla Fondazione, eccetto i fondi librari ed il materiale di proprietà dei singoli enti ospiti.

Art. 15

Per quanto non è prescritto nel presente statuto valgono le disposizioni degli articoli 60 e ss. del Codice civile svizzero.

Approvato dall’Assemblea annuale ordinaria del 31 maggio 2023.
Top