Col nome "Biblioteca Salita dei Frati" è costituita a Lugano, Salita dei Frati 4A, un'associazione secondo l'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con lo scopo di promuovere la ricerca nelle scienze religiose e nelle scienze umane, e lo studio e la valorizzazione del libro antico.
Compiti dell'Associazione sono:
a) mettere a disposizione del pubblico la biblioteca che la Fondazione Convento Salita dei Frati di Lugano (in seguito Fondazione) ha concesso all'Associazione con particolare convenzione;
b) conservare ed arricchire il patrimonio librario della biblioteca;
c) promuovere la valorizzazione della biblioteca favorendo la ricerca sui suoi fondi;
d) promuovere ed organizzare attività culturali (conferenze, convegni, seminari, esposizioni), anche in rapporto al patrimonio librario della biblioteca;
e) promuovere, tramite il Centro di competenza per il libro antico, la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei fondi librari antichi, in particolare di quelli presenti nella Svizzera italiana.
I rapporti tra l'Associazione e la Fondazione, proprietaria della biblioteca, sono regolati da una convenzione approvata, per l'Associazione, dall'assemblea.
1 I membri dell'Associazione sono:
a) le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi statutari e che versano una quota sociale annua minima stabilita dall'assemblea o che offrono particolari prestazioni a giudizio del comitato;
b) gli enti ospiti, secondo convenzioni particolari;
c) la Fondazione.
2 Tutti i membri hanno lo stesso diritto di voto all'assemblea.
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea,
b) il comitato,
c) i revisori.
1 L'assemblea è formata da tutti i membri dell'Associazione.
2 Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il mese di maggio per:
a) l'approvazione della relazione annuale e del programma di attività presentati dal comitato;
b) l'approvazione del consuntivo e del preventivo presentati dal comitato, sentito il rapporto dei revisori;
c) la nomina del comitato, alla scadenza del quadriennio in cui il comitato resta in carica;
d) la nomina dei revisori.
3 L'assemblea può essere convocata straordinariamente per iniziativa del comitato o su domanda scritta al comitato di un quinto dei membri.
4 La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione personale ai membri da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata. Per l'assemblea ordinaria la convocazione deve essere corredata della relazione annuale e del programma di attività, nonché del consuntivo e del preventivo.
5 L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.
6 L'assemblea ha tutte le competenze che dal presente statuto non sono affidate ad altri organi.
1 Il Comitato è composto di un numero di membri variabile da nove a undici. Sono membri di diritto del Comitato due delegati della Fondazione.
2 Il Comitato designa nel suo seno il presidente e il segretario e resta in carica quattro anni. Ogni membro è sempre rieleggibile.
3 Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) sovraintende alla gestione della biblioteca, in particolare definendo i criteri di accrescimento del patrimonio librario;
b) promuove le attività culturali di cui all'art. 2 punti c e d;
c) nomina il bibliotecario responsabile di sede e gli altri dipendenti;
d) convoca l'assemblea;
f) presenta all'assemblea ordinaria la relazione annuale e il programma di attività nonché il consuntivo e il preventivo, secondo l'art. 6 cpv. 2.
4 Il Comitato ha la facoltà di emanare appositi regolamenti o disposizioni che disciplinino l’autonomia e il funzionamento di determinati servizi.
I revisori sono due, restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.
La conduzione della biblioteca, in tutti i suoi settori, è affidata al bibliotecario responsabile di sede, che
a) cura la gestione corrente ed ha il compito di elaborare le strategie di sviluppo;
b) informa regolarmente il Comitato partecipando alle sue riunioni, e sottopone un rapporto annuale dell’attività svolta.
1 I mezzi finanziari dell'Associazione sono:
a) le quote sociali dei membri;
b) i sussidi di enti pubblici e privati;
c) i versamenti degli enti ospiti secondo le particolari convenzioni;
d) il ricavo dell'affitto della sala per conferenze o riunioni, della vendita di pubblicazioni, dell'attività culturale.
2 Per gli impegni finanziari l'Associazione risponde unicamente col suo patrimonio.
L'Associazione stipula con ogni ente ospite (art. 4 punto b) una convenzione che, in particolare, precisa l'impegno di:
a) promuovere presso la biblioteca manifestazioni culturali aperte al pubblico;
b) contribuire alle spese per la messa a disposizione dei locali per manifestazioni.
Il mancato pagamento della quota sociale equivale alle dimissioni dall'Associazione.
L'Associazione si impegna verso i terzi tramite la firma a due del presidente o del segretario del Comitato con un membro del comitato o con il contabile dell'Associazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i suoi beni sono devoluti alla Fondazione, eccetto i fondi librari ed il materiale di proprietà dei singoli enti ospiti.
Per quanto non è prescritto nel presente statuto valgono le disposizioni degli articoli 60 e ss. del Codice civile svizzero.